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STATUTO
O.N.L.U.S MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE “PIETRO CONTI”
Allegato “b”: 58173/15376
Statuto dell’associazione
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
(denominazione e sede)
Viene costituita nelle forme previste dall’articolo 14e Segg. Del c.c. ed ai sensi del d. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, un’associazione culturale non lucrativa di utilità sociale (onlus) denominata Museo Regionale dell’Emigrazione.
L’associazione è un “organizzazione non lucrativa di utilità Sociale”; tale locuzione, oppurre la sigla “onlus”, deve essere contenuta in qualsiasi segno distintivo o Comunicazione rivolta al pubblico. L’associazione ha sede presso il palazzo del Podestà di Gualdo tadino.
Articolo 2
(carattere e finalità dell’associazione)
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con particolare attenzione alla raccolta e divulgazione di documentazione relativa alla storia
contemporanea ed al fenomeno dell’emigrazione italiana. Scopo dell’Associazione è contribuire e collaborare, se del caso con rituale mandato da parte del Comune di Gualdo Tadino, sia alla gestione diretta del Museo dell’Emigrazione, sia allo svolgimento di attività nel settore della raccolta e conservazione di tutta la documentazione e dei materiali storici e antropologici inerenti la vita degli emigrati umbri ed italiani nel mondo.
Il Museo dell’Emigrazione si propone di essere:
- centro di ricerca permanente per analizzare i diversi
- aspetti dell’emigrazione;
- laboratorio didattico per le scuole, in grado di costruire un percorso di conoscenza della storia regionale;
- promotore di attività editoriali inerenti i temi dell’emigrazione;
- cineteca e centro audiovisivo che raccolga i filmati sull’emigrazione;
- promotore di convegni, mostre e seminari;
- assegnatario di borse di studio e di ricerca;
- punto di riferimento per gli emigrati e le associazioni umbre che si trovano all’estero.
L’Associazione dovrà anche avere un ruolo di concentrazione e colleganza con similari associazioni regionali, nazionali, europee e mondiali, per potenziare il museo e per l’approfondimento dello studio del fenomeno emigrazione – immigrazione. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3
(Durata dell’Associazione)
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4
(Patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
- dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico;
- dai materiali che compongono la biblioteca e gli archivi;
- da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili dei laboratori e degli uffici;
- dai beni che perveranno al Museo per donazione pubblica o privata, lascito, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- dai materiali prodotti o acquistati dal Museo e destinati alla vendita;
- da eventuali diritti o brevetti.
I beni immobili, mobili e mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti alla medesima sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Articolo 5
(Mezzi Finanziari)
Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Museo si avvale di:
- quote sociali;
- contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al
funzionamento dell’Associazione;
- contributi di soci e legati;
- contributi ordinari e straordinari del Comune di Gualdo Tadino e degli altri soci fondatori;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- proventi derivanti da attività o iniziative previste dallo statuto o direttamente connesse;
- rimborsi derivanti da convenzioni e protocolli d’intesa;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi dei beni patrimoniali, ivi compresi i canoni di affitto dei beni immobili di proprietà;
- ogni altro provento finanziario derivante da qualunque altra iniziativa consentita dalla legge.
TITOLO II
I Soci
Articolo 6
(Categorie)
L’Associazione è composta dai soci fondatori, soci benemeriti, soci ordinari e soci onorari. Sono:
- fondatori coloro che, con la loro attività, hanno reso possibile la creazione dell’Associazione e l’acquisizione di tutti i beni che ne formano il patrimonio all’atto dell’approvazione del presente Statuto, e che hanno sottoscritto l’atto costituivo;
- benemeriti, i soci onorari che si siano distinti per attività ed assiduità nel conseguimento dello scopo dell’Associazione, o che abbiano compiuti in favore dell’Associazione atti particolarmente meritori. I soci sono designati dal Comitato Direttivo;
- ordinari, coloro che, accettino di condividere le finalità dell’Associazione e si impegnino al loro conseguimento. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura e nel termine fissati dall’Assemblea ordinaria;
- onorari, coloro ai quali il Comitato Direttivo deliberi di attribuire tale qualità, in considerazione dell’eminente ruolo culturale, politico e sociale da essi ricoperto nel campo di intervento dell’Associazione.
Articolo 7
(Qualifica di associato)
Sono considerati Associati, oltre coloro che hanno sottoscritto l’atto costituivo, tutti coloro, persone
fisiche, giuridiche, associazione, enti, comitati non giuridicamente riconosciuti, enti locali territoriali, (Regioni, Province, Comuni) con particolare riguardo alla Fascia comprensiorale, che ne condividono gli scopi. La qualità di asscociato si acquista su proposta del Comitato Direttivo ed approvazione dell’Assemblea. All’atto di ammissione gli asscociati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effetività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età
il diritto di voto per l’associazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 8
(Dimissioni ed esclusioni dei soci)
Lo stato di socio si perde
- per reccesso da comunicare a mezzo di raccomandata al Comitato Direttivo;
- decesso;
- qualora l’associato sia in mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni delle disposizioni statutarie, regolamenti e delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’ Art. 24 C. C., e deliberata dal Comitato Direttivo con provvedimento motivato. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato deceduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente. L’associato può chiedere la revoca del provvedimento al Presidente, il quale decide sentendo, in mera funzione consultiva, l’Assemblea.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritti sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 9
(Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione in particolare per ciò che riguarda il voto e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Comitato Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
TITOLO III
Gli Organi
Articolo 10
(Gli organi)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Presidente onorario
- Il Collegio dei revisori dei Conti;
- Direttore di Museo.
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 11
(Costituzione, convocazione e deliberazione)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria. All’assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i soci fondatori, i soci benemeriti e i soci ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno dal Comitato Direttivo nella persona del suo Presidente per l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo. L’Assemblea è altresi convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
Per la validità della sua costituzione delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
L’Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato oer l’adunanza. Ogni associato, se munito di delega scritta, può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun
associato ha diritto ad un voto.
Articolo 12
(attribuzione)
L’assemblea in sede ordinaria:
- Approva il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio annuale preventivo;
- Elegge ogni tre anni i 3 membri del Comitato Direttivo, composto da 9 membri di cui fanno parte di diritto:
- 5 membri dal Consiglio Comunale (tre esponenti della maggioranza, uno della minoranza e uno esperto delle problematiche dell’emigrazione);
- Il presidente pro-tempore della Giunta Regionale dell’Umbria;
- Nomina ogni tre anni il Collegio dei Revisiori contabili;
- Delibera, per proposta del Comitato Direttivo, sulle quote associative;
- Delibera, per proposta del Comitato Direttivo,sull’ammissione dei soci;
- Delibera sullo scioglimento del ComitatoDirettivo;
- Approva le linee programmatiche proposte dal Comitato Direttivo;
- Ogni altro arcomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre;
In sede straordinaria:
- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- Delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
- Delibera sul trasferimento della sede legale dell’Associazione;
- Delibera su eventuali contributi straordinari d a perte dei soci;
- Approva il Regolamento dell’Associazione.
CAPO II
COMITATO DIRETTIVO
Articolo 13
(costituzione convocazione e deliberazione)
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di nove membri, dura in carica tre anni ed i sui membri sono rieleggibili. Prima di tale scadenza l’Assemblea Ordinaria può deliberare lo scioglimento del Comitato. Il Comitato Direttivo è Convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da un terzo. Dei suo componenti, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Cosigliere più anziano d’età e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun membro del Comitato Direttivo ha dirittio ad un voto.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Qualora uno o più membri del Comitato Direttivo, tra quelli nominati all’Assemblea, presenti le dimissioni o non partecipi a due consecutive riunioni senza giustificato motivo, il Comitato, purchè non venga meno la maggioranza può cooptare il sostituto che rimarrà in carico fino alla successiva Assemblea. Tuttavia, qualora vengano a mancare i membri del Comitato direttivo di nomina pubblica,essi vengono sostituiti direttamente ell’ente pubblico competente, senza attivare alcuna delibera del Comitato Direttivo o dell’Assemble dei soci.
Articolo 14
(Attribuzione)
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di Ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la Gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo statuto riservato ll’Assemblea;
- Nomina il Presidente, il Vice Pesidente ed un Tesoriere;
- Decide all’accettazione dei soci che propone All’approvazione dell’Assemblea;
- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio Consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- Nomina un comitato scientifico che resterà in carica per tre anni.
- Provvede alla attuazione delle delibere dell’assemblea dei soci,
- Raccogliere ed elaborare proposte operative per la realizzazione dei fini sociali, sottoponendole all’attenzione dell’Assemblea;
- Redige e propone all’Assemblea il Regplamento dell’Associazzione stessa;
- Delibera sulla realizzazione di rapporti di lavoro verso terzi non soci aventi carattere di collaborazioni occasionali;
- Fissa i limiti del rimborso delle spese sostenute dai soci nell’esercizio dell’attività;
- Elabora e propone in sede d’Assemblea Ordinaria gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione.
CAPO III
IL PRESIDENTE
Articolo 15
(Elezione)
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i membri che lo compongono. L’elezione si svolge a scrutinio segreto.
Aricolo 16
(Attribuzioni)
Il Presudente presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Comitato Direttivo.
Al Presidente spettano:
- la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- la direziome ed il controllo dell’esecuzione dei deliberati dell’Assemblra e del Comitato Direttivo .
Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci ai sensi di quanto disposto dal l’Articolo 11.
Il Presidente, cura l’aggiornamento e la tenuta del libro soci,del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Comitato Direttivo.Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne,a loro spese,estratti.
Aticolo 18
(Il Vicepresidente ilPresidente Onorario ed il direttore del museo)
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i membri che lo compongono.L’elezione si svolge a scrutinio segreto.IlVice Presidente esercita in pieno le funzioni del Presidente, qualora quet’ultimo sia assente o temporaneamente impedito.
L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario per particolari meriti riconosciuti.
L’Assemblea può nominare anche un direttore del museo determinandone le competenze.
CAPO IV
IL TESORIERE,IL COMITATO SCENTIFICO, IL COMITATO
D’ONORE E IL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19
(Il Tesoriere )
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità,effettuate le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo d quello preventivo,accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 20
(Il Comitato Tecnico Scentifico )
Si individua un comitato tecnico Sentifico composto da esperti individuati nel campo della storia, dell’antropologia e dell’emigrazione.
Articolo 21
(Il Comitato d’Onore)
Al fine di consentire la collaborezione con l’Associazione di figure esprte e rilevanti a livello istituzionale, si istituisce un Comitato d’Onore così composto: Ministro Italiani all’estero, Presidente C. R. E. ,Presidente Regione, Presidente della Provincia e Prefetto.
Articolo 22
( Il Collegio dei Revisori )
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è nominato ddall’Assemblea.
E’ composto di tre membri effettivi più due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto:
- redigere la relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo;
- verifica annualmente la regolare tenuta della contabilità, la consistenza della cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazone;
- può procedere in qualsiasi momento, anche per il tramite di uno dei suoi membri, ad atti di ispezione e di controllo.
CAPO V
IL BILANCIO
Articolo 23
( Il Bilancio Preventivo )
Il comitato direttivo predispone entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo,e la relativa relazione.il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica ed essere sottoposto alla valutazione e all’approvazione dll’Assemblea dei soci.
Articolo 24
(Il Bilancio Consuntivo )
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)dicembre di ogni anno.Al termine dell’esercizio il Comitato Direttivo, nella persona del suo Tesoriere,deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di cui il bilancio si riferisce. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva,ed il bilancio, dopo la sua approvazione devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E’ fatto divieto all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’erogazione a meno che la destinazione o la distruzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura,Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui l’Art. 2 .
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 25
( Regolamento )
Il Comitato Direttivo emana un Regolamento destinato a disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, tra cui in particolare le modalità per lo svolgimento delle elezioni, l’esecuzioni delle spese, la presentazione delle domande di ammissione, il funzionamento del Museom i rappori
di lavoro dell’evenyuale personale dipendente.Tale regolamento dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci.
Articolo 26
(Compensi )
Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci. E’ vietata,comunque,la corresponsione ai componenti degli organi
amminisrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e dal decreto legge n. 239, convertito dalla legge n. 336, e
successive modifiche e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.
Articolo 27
(Estinzione dell’Associazione)
L ‘Associazione si estingue secondo le modalità di cui All’Art. 27 C. C.
- quando il patrimonio è divenuto insufficente rispetto agli scopi.
- per le altre cause di cui l’Art. 27 C. C.
l’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di liquidatori,stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell’Associazione,per qualunque causa, il il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta.
Articolo 28
(Norme di chiusura)
Per tutto quanto non previso dal presente statutu si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
F.TO SCASSELLATI ANGELO,ANTONIO FABI NOTAIO.
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